Onorevoli Colleghi! - Nel mese di luglio 2007, in Commissione Finanze della Camera dei deputati, abbiamo espresso il prescritto parere sullo schema di decreto legislativo del Governo recante recepimento della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari. Altri pareri sono in corso di approvazione in questi mesi sullo stesso tema.
      Tali provvedimenti costituiscono un passo importante verso la costruzione di un mercato azionario europeo integrato, di cui beneficeranno sia gli investitori istituzionali che i singoli risparmiatori, in quanto rafforzano, da un lato, gli strumenti di tutela degli investitori, ed accrescono, dall'altro lato, il livello di concorrenza all'interno dei mercati finanziari.
      Va rilevato che nel citato schema di decreto legislativo la Commissione non ha ritenuto di invitare il Governo a valutare l'opportunità di integrare le disposizioni in materia di requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali prevista dall'articolo 13 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.

 

Pag. 2


      Peraltro la Commissione ha recentemente approvato una risoluzione (proponente l'onorevole Fluvi, risoluzione in Commissione 7-00149 presentata il 27 marzo 2007 nella seduta n. 135) che invita il Governo a disciplinare in modo meno discrezionale la materia.
      Appare quindi evidente, anche a seguito delle gravi vicende finanziarie verificatesi in questi anni, l'esigenza di un comportamento più rigoroso da parte delle società di investimento e delle banche nei confronti degli amministratori, dei direttori generali e dei sindaci che riportano una condanna, ancorché non definitiva, per reati bancari e finanziari, per il reato di falso in bilancio, per reati contro la pubblica amministrazione (ad esempio, peculato, abuso di ufficio), della fede pubblica (falsità delle monete), contro il patrimonio (furto, rapina), contro l'ordine pubblico (associazione a delinquere), contro l'economia pubblica e per materia tributaria.
      A tale proposito, il regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161, recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche, prevede che gli amministratori, i direttori generali e i sindaci, sospesi per condanna non definitiva per i reati predetti possono, comunque, essere reintegrati dall'assemblea dei soci.
      Con la presente proposta di legge, invece, si stabilisce per legge che l'assemblea dei soci delle banche e delle società di investimento non può deliberare il reintegro degli esponenti aziendali fino a quando il procedimento penale non si sia concluso in via definitiva.
 

Pag. 3